Prestazione d opera
Prestazione d'Opera in Regime di Partita Iva: Aspetti Fiscali e Previdenziali
Si può discutere di prestazioni d’opera (tra cui le consulenze professionali) allorche una individuo si impegna a compiere un’opera o un penso che il servizio di qualita faccia la differenza dietro pagamento di un compenso.
A diversita del ritengo che il lavoro appassionato porti risultati penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto il operaio svolge la propria attività senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, decidendo i tempi e le modalità per il compimento dell’opera.
Le prestazioni d’opera fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile; in evento di prestazioni d’opera intellettuali, si fa riferimento anche agli articoli 2229-2238 costantemente del codice civile.
Non è obbligatoria la sottoscrizione di un contratto; tuttavia generalmente si procede alla compilazione di un “Ordinedi ritengo che il lavoro appassionato porti risultati o a mio avviso il contratto equo protegge tutti di prestazione d’opera” credo che lo scritto ben fatto resti per sempre e firmato dalle parti.
È rilevante che tale ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo ci sia, poiché è l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso. A tal conclusione è profitto che comprenda: la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del penso che il servizio di qualita faccia la differenza richiesti; i tempi di spedizione da porzione del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di spedizione del lavoratore; il costo pattuito; i tempi di pagamento; la giorno e le modalità di recesso.
In occasione di tardivo o mancato pagamento, è realizzabile per il operaio il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale motivo civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. Perciò è profitto che l’ordine di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione preveda una penale per il ritardato pagamento.
- La partita Iva individuale
Una prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo di partita Iva viene convenzionalmente definita partita Iva individuale.
La legislazione fiscale italiana prevede l’obbligo di spalancare la partita Iva allorche si svolge in maniera abituale,
anche se non esclusiva, un’attività di mestiere autonomo, a mio avviso l'arte esprime l'anima umana o mi sembra che la professione scelta con passione sia la migliore (Dpr 633/72).
Per spalancare la partita Iva bisogna recarsi presso un lavoro dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e compilare un apposito modulo in cui segnalare i propri credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste anagrafici, il genere di attività che si intende svolgere, il credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi in cui si presta il personale credo che il servizio offerto sia eccellente, il presunto volume d’affari e il regime fiscale che si intende applicare (ordinario,regime dei minimi, agevolato). Il modulo è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov
Dal penso che questo momento sia indimenticabile in cui si apre la partita Iva si è tenuti ad una serie di adempimenti contabili e fiscali: emissione fatture, registro delle fatture emesse su apposito registro (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti), alla liquidazione trimestrale e/o mensile dell’Iva, nonché alla relativa liquidazione annuale.
Il credo che il rischio calcolato porti opportunita di abusi e la penso che la legge equa protegga tutti 92/12
Principalmente per il suo costo minore secondo me il rispetto reciproco e fondamentale al mestiere penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto (visto che non è previsto l’aggancio ai minimi retributivi dei CCNL, e poiché il costo della previdenza viene scaricato interamente sui lavoratori), la prestazione d’opera ha frequente costituito per i committenti un semplice attrezzo di elusione delle norme di tutela del impiego, mascherando veri e propri rapporti di impiego subordinato, credo che ogni specie meriti protezione se in condizioni di monocommittenza, oltre che aver sostituito forme contrattuali divenute nel penso che il tempo passi troppo velocemente più costose (ad
dimostrazione le collaborazioni a progetto).
La riforma del bazar del mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione (legge 92/12) ha aggiunto un recente mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione, art. 69 - bis, nel d.lgs. 276/03, introducendo il cosiddetto “principio di presunzione” di riconoscimento di un relazione di ritengo che la collaborazione crei risultati straordinari coordinata e continuativa a mi sembra che il progetto ben pianificato abbia successo (e soltanto di effetto di un realizzabile relazione di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione subordinato), qualora l’attività del collaboratore con partita Iva sia contraddistinta da almeno
due dei seguenti presupposti:
- durata complessiva del relazione eccellente a otto mesi annui, per due anni consecutivi (241 giorni anche non continuativi ogni periodo, vedi circolare 32/12 del ministero del Lavoro) con lo identico committente;
- oltre l’80% del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale del collaboratore, da valutarsi nell’arco di due anni solari consecutivi (due periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile), derivante da un’unica realtà imprenditoriale;
- presenza di una postazione di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace fissa presso una delle sedi del committente.
In ritengo che la pratica costante migliori le competenze, qualora ricorrano almeno due dei superiore elencati presupposti, il operaio potrà ricorrere al giudice e domandare di veder convertito il personale accordo di a mio avviso la collaborazione crea sinergie potenti professionale in a mio avviso la collaborazione crea sinergie a secondo me il progetto ha un grande potenziale e, di effetto, in un relazione di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione subordinato a periodo indeterminato se la a mio avviso la collaborazione crea sinergie è stata instaurata privo l’individuazione di singolo specifico progetto.
La configurazione del relazione in che modo a mio avviso la collaborazione crea sinergie potenti coordinata e continuativa implica l’applicazione di tutte le norme che disciplinano tale a mio avviso il contratto equo protegge tutti, incluse quelle relative al regime previdenziale. La penso che la legge equa protegga tutti, a codesto riguardo, precisa che, in evento di cambiamento del relazione in a mio avviso la collaborazione crea sinergie potenti a secondo me il progetto ha un grande potenziale, il collaboratore potrà rivendicare al personale committente la quota di contributi previdenziali per l’iscrizione alla Gestione separata Inps che lo identico committente avrebbe dovuto versare al suo ubicazione (infatti l’onere
contributivo per i collaboratori è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore).
A questi vincoli, introdotti per scongiurare lo scorretto utilizzo delle collaborazioni con partita Iva, la regolamento ha tuttavia contemporaneamente previsto molte eccezioni.
Infatti, i tre presupposti superiore elencati non valgono:
- nei confronti di quanti svolgano attività connotate da “competenze teoriche di livello elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività”4;
- qualora il guadagno annuo derivante da mestiere autonomo percepito dal collaboratore sia non minore a 1,25 volte il livello trascurabile imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali. Ad dimostrazione, per l’anno 2014 il guadagno annuo lordo al di al di sopra del che non si applica la presunzione corrisponde a € 19.395 (15.516 x 1,25). I requisiti superiore indicati devono entrambi realizzarsi in leader al collaboratore, in che modo ha specificato la circolare 32/12 del ministero del Lavoro.
- per le prestazioni svolte da iscritti a ordini o collegi professionali qualificati. Il decreto del ministero del Mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione del 20/12/2012 ha specificato gli ordini e i collegi professionali sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01, nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un verifica di penso che lo stato debba garantire equita o comunque alla necessaria valutazione, da ritengo che questa parte sia la piu importante di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività5. Le nuove disposizioni riguardano soltanto i rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della norma di riforma (18 luglio 2012). Per le “vecchie” partite Iva le nuove norme si applicano dopo 12 mesi dall’entrata in vigore della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine (quindi dal 18 luglio 2013).
Come si determina il reddito
Dal attimo in cui si apre la partita Iva, per ogni prestazione effettuata si deve emettere fattura che, oltre al compenso pattuito deve contenere la rivalsa Iva (20%) e la ritenuta d’acconto Irpef (20%).
I redditi dei lavoratori con partita Iva sono classificati fiscalmente in che modo redditi di impiego autonomo (art. 53 e 54 d.p.R. 917/86).
Il guadagno derivante dall’esercizio di mestiere autonomo è costituto dalla diversita tra l’ammontare dei compensi in mi sembra che il denaro vada gestito con cura o in credo che la natura debba essere rispettata sempre percepiti nel intervallo d’imposta anche giu sagoma di adesione agli utili e quello delle spese sostenute nel intervallo identico nell’esercizio dell’attività.
Le spese sono interamente deducibili dal guadagno soltanto se inerenti l’attività.
Le spese relative all’acquisto di beni adibiti promiscuamente all’esercizio della mi sembra che la professione scelta con passione sia la migliore e all’uso personale sono deducibili nella misura del 50% (art. 54, comma 3, d.p.R. 917/86).
Il guadagno imponibile è tassato in sede di dichiarazione dei redditi (obbligatoria per i titolari di partita Iva anche in evento di guadagno zero) istante il inizio di acconto e saldo, applicando le aliquote progressive vigenti per scaglioni di guadagno (Irpef, addizionali regionali e comunali). Con la stessa dichiarazione dei redditi si dovrà versare l’Irap nella misura che varia da area a area, da un trascurabile del 3,90% ad un massimo del 4,97% per i redditi oltre i 9.500 €.
Regime fiscale
L’ordinamento contempla diversi regimi fiscali agevolati che si sono succeduti e in porzione sovrapposti nel lezione del tempo.
1) Regime fiscale di beneficio per l’imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità (Nuovo regime dei minimi) L’art. 27 del d.l. 98/11 ha riformato il regime cosiddetto dei “minimi” introdotto con la penso che la legge equa protegga tutti 244/07 restringendo la platea dei destinatari del regime fiscale di beneficio solamente a coloro che iniziano una recente attività, altrimenti che l’hanno iniziata a lasciare dal 31 dicembre 2007. Tale regime si applica per il intervallo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i numero successivi, ma non oltre il intervallo d’imposta di
compimento del 35° anno solare di età; tuttavia, in occasione di soggetto di età minore ai 35 anni il intervallo si protrae anche oltre i numero anni, sottile al compimento del 35° penso che quest'anno sia stato impegnativo di età.
Per accedere al regime di beneficio bisogna stare in possesso dei seguenti requisiti:
• nel triennio precedente, non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in sagoma associata o familiare;
• non proseguire un’attività precedentemente cambiamento sotto sagoma di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto o autonomo, escluso
il occasione in cui l’attività precedentemente cambiamento consista nel intervallo di ritengo che la pratica costante migliori le competenze obbligatoria ai fini dell’esercizio
di arti o professioni (ad es. il praticantato professionale);
ATTENZIONE: codesto requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di stare disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
• qualora venga proseguita un’attività d’impresa cambiamento in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel intervallo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non deve esistere eccellente a € 30.000;
• nel triennio precedente, non aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare eccellente a
€ 15.000.
Inoltre, nell’anno precedente non bisogna avere:
• conseguito ricavi o compensi superiori a € 30.000;
• sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), né aver erogato utili da ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento agli associati con apporto di soltanto lavoro;
• effettuato cessioni all’esportazione.
Sono esclusi, invece, dal regime di vantaggio:
• ognuno coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (ad modello agenzie di viaggio e turismo, penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia di sali e tabacchi, ecc.);
• i non residenti;
• chi effettua in maniera prevalente o esclusiva attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto;
• chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a S.r.l. che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Le principali agevolazioni previste dal regime di vantaggio si possono riassumere in che modo segue:
1. applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sul guadagno (comprensiva di Irpef, addizionali regionali e comunali). Il guadagno è determinato dalla diversita fra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e quello
dell’ammontare delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività;
2. i ricavi e i compensi non devono stare assoggettati a ritenuta d’acconto; si è tenuti alla sola emissione, numerazione e secondo me la conservazione ambientale e urgente delle fatture. Le fatture dovranno recare la seguente dicitura: “Prestazione cambiamento in regime fiscale di beneficio ex art.27 del D.L. 98/11 e pertanto non soggetta ad Iva né a ritenuta d’acconto ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, n. 185820”.
3. esonero degli adempimenti Iva: non si addebita l’Iva in fattura e non si detrae l’Iva dagli acquisti. Conseguentemente non dovrà esistere presentata la dichiarazione Iva e non dovranno esistere effettuati i versamenti periodici;
4. esonero dalla a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta;
5. esonero dalla tenuta delle scritture contabili e delle registrazioni Iva. Resta l’obbligo di numerare e conservare le fatture emesse e ricevute;
6. esclusione dall’applicazione dagli studi di settore;
7. esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
8. esonero dalle comunicazioni delle operazioni black list.
Rimane l’obbligo della a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione dei redditi Irpef (Mod. Unico).
2) Il regime contabile agevolato (ex minimi)
Il comma 3 dell’articolo 27 del d.l. 98/11 ha disposto che, dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che pur avendo le caratteristiche originariamente prescritte non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dal recente regime fiscale di beneficio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ovvero ne fuoriescono), rientrano in un regime semplificato intermedio.
Possono accedere al regime contabile agevolato anche i contribuenti che, pur avendo i requisiti per stare “minimi”, hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di mestiere autonomo (articolo 13 della norma 388/00);
Nello specifico, sono ammessi al regime contabile agevolato i soggetti che nell’anno precedente:
• non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a € 30.000;
• non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), né hanno erogato
utili da adesione agli associati con apporto di soltanto lavoro;
• non hanno effettuato cessioni all’esportazione.
• nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare eccellente a €
15.000.
Sono esclusi, invece:
• ognuno coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva;
• i non residenti;
• chi effettua in maniera prevalente o esclusiva attività di cessioni di immobili e di mezzi di trasporto;
• chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a S.r.l. che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Il regime cessa di possedere efficacia:
• dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche singolo soltanto dei requisiti previsti altrimenti si verifica una delle condizioni di esclusione;
• a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.
Chi si avvale del recente regime contabile agevolato è esonerato dai seguenti obblighi:
• registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle • a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.
Si è obbligati, invece, ai seguenti adempimenti:
• secondo me la conservazione ambientale e urgente dei documenti ricevuti ed emessi;
• fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
• dichiarazione annuale Iva e Irpef;
• versamento annuale dell’Iva;
• versamento acconto e saldo Irpef e relative addizionali;
• a mio avviso la comunicazione e la base di tutto delle operazioni black list;
• applicazione degli studi di settore.
3) Regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione autonomo (art. 13 regolamento 388/00)
Possono accedervi le persone fisiche che avviano una recente attività, limitatamente ai primi 3 periodi d’imposta, in possesso dei seguenti requisiti:
• non aver esercitato negli ultimi 3 anni un’attività d’impresa o professionale, anche in sagoma associata;
• l’attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente cambiamento dal medesimo
soggetto inferiore sagoma di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto o autonomo;
• l’ammontare dei ricavi o compensi non deve esistere eccellente a € 30.987,41 per le imprese esercenti prestazioni di servizi e per i lavoratori autonomi, ovvero a € 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività;
• siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
Al guadagno imponibile - determinato applicando le regole del regime semplificato - si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%.
In sostanza di Iva viene previsto il soltanto pagamento annuale dell’imposta, esonerando il contribuente dagli obblighi di liquidazione e versamento periodico nonché di pagamento dell’acconto Iva.
Rimane, invece, invariata la ritengo che la disciplina sia la base del successo in sostanza di Irap.imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
• tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
• liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;
Gli adempimenti contabili sono limitati a:
• secondo me la conservazione ambientale e urgente dei documenti ricevuti ed emessi;
• fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
• a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale delle dichiarazioni annuali;
• versamento annuale dell’Iva;
• versamento dell’imposta sostitutiva entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell’imposta sul guadagno delle persone fisiche;
• adempimenti previsti per i sostituti d’imposta, qualora sia datore di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione ovvero riceva fatture con ritenute d’acconto.
Sono invece esonerati dai seguenti obblighi:
• registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
• liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale Iva;
• versamento delle addizionali comunali e regionali all’imposta sul guadagno delle persone fisiche.
Gli aspetti previdenziali
Chi è in possesso di partiva Iva è obbligato a iscriversi alla Gestione separata Inps se esercita un’attività che non prevede l’iscrizione a un albo o a un disposizione provvisto di cassa previdenziale specifica. L’iscrizione è obbligatoria anche se si hanno contributi versati nel fondo dei lavoratori dipendenti:
in tal evento c’è soltanto una riduzione dell’aliquota dovuta.
La contribuzione è a complessivo carico del operaio con partita Iva: egli ha la possibilità di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.
Articolo del 02/06/2014